Superbonus 110%: il Fisco sui presupposti soggettivi dei beneficiari
Quali siano i soggetti che possono accedere alle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) lo definisce puntualmente l’art. 119, comma 9 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Ma le infinite sfumature offerte dal mondo reale, lasciano spesso dubbi che solo l’Agenzia delle Entrate può chiarire.
Superbonus 110% e presupposti soggettivi: l’interpello al Fisco
È proprio la risposta n. 342/2022 a chiarire alcuni aspetti legati soprattutto ai soggetti beneficiari indicati alla lettera d-bis) del citato comma 9 che ammette al superbonus gli interventi realizzati “dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383“.
Nel caso oggetto dell’interpello, l’istante rappresenta di essere una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP), senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto pubblico, che opera sotto la vigilanza della Regione e offre servizi assistenziali e sanitari in favore della popolazione anziana non autosufficiente.
Questo soggetto, che nel caso di specie proviene dalla trasformazione di un Istituto pubblico di assistenza e beneficenza (IPAB), intenderebbe ristrutturare una parte del complesso edilizio che gestisce direttamente (complesso ) quale RSA per anziani e chiede se è possibile utilizzare le detrazioni fiscali del Superbonus previsto per le ONLUS, considerando tra le altre cose l’immobile (di grandi dimensioni e accatastato unitariamente) non come unica unità, ma rispetto al numero delle unità che si ottengono, valutando la superficie media di un’abitazione così come individuata dal M.E.F. in mq. 117,00.
Superbonus 110% e presupposti soggettivi: la risposta dell’Agenzia delle Entrate
Come spesso accade, la risposta va ricercata nel dispositivo normativo di riferimento. Ed è quello che fa l’Agenzia delle Entrate non prima di aver ripercorso la normativa ed, in particolare, il comma 9, art. 119 del Decreto Rilancio per il quale “le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’ articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’ articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi”.
Stante la suddetta elencazione tassativa, secondo l’Agenzia delle Entrate non sussistono in capo all’Istante i presupposti soggettivi per poter fruire del Superbonus in quanto la disposizione normativa non contempla tra i potenziali soggetti beneficiari le Aziende di Servizio alla Persona (ASP).