Superbonus 110%: il Fisco sulle unifamiliari con pertinenze. Dall’entrata in vigore del quadro normativo relativo alle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) sono già tanti i correttivi alla norma di rango primario (gli artt. 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020, c.d.. Decreto Rilancio). Ma sono decisamente di più gli interventi dell’Amministrazione finanziaria (l’Agenzia delle Entrate) che, con alcune centinaia di risposte della Direzione centrale e parecchie migliaia delle Direzioni regionali, è intervenuta chiarendo le tantissime sfaccettature di questa importante misura fiscale.

Superbonus 110%, unifamiliari e pertinenze: la risposta dell’Agenzia delle Entrate

Mentre le risposte della Direzione centrale vengono quotidianamente inserite sul portale dell’Agenzia delle Entrate, quelle delle Direzioni regionali “saltano fuori” molto più difficilmente e solo a seguito di segnalazione. È il caso della risposta all’interpello n. 909-2334/2021 relativo ad un’istanza presentata il 23/11/2021.

Nel caso di specie risponde la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna sull’applicazione del superbonus 110% per degli interventi realizzati su un edificio unifamiliare (residenziale) e relativa pertinenza staccata dal corpo di fabbrica. Anche nel caso si voglia intervenire nella sola pertinenza.

La definizione di edificio unifamiliare

Preliminarmente l’Agenzia delle Entrate ricorda che per edificio unifamiliare si deve intendere un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.

Definizione importante al fine di distinguere i limiti di spesa da applicare ai singoli interventi che possono fruire del superbonus 110% che sono differenti nel caso si agisca su parti comuni condominiali o su edifici unifamiliari.

Argomento sul quale la Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate si è spesa parecchie volte fornendo dei chiarimenti che dovrebbero ormai essere stati assimilati ma per i quali vale sempre la pena tornare.

Il calcolo dei limiti di spesa

AdE conferma che nel caso di edifici unifamiliari le pertinenze, anche se accatastate in maniera autonoma, non danno luogo ad una moltiplicazione dei limiti di spesa, in quanto devono sempre essere considerati unitariamente, differentemente da quanto avviene negli edifici condominiali.

Ciò significa che nel caso di un edificio costituito da più di un sub, va sempre verificata a monte l’eventuale “pertinenzialità” delle unità immobiliari perché se, ad esempio, abbiamo di fronte due sub di cui uno pertinenziale all’altro, l’edificio va considerato come unifamiliare. Con tutti gli effetti che ne derivano in termini di termine dell’orizzonte temporale e del calcolo dei limiti di spesa.

Gli interventi sulla pertinenza

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate conclude ammettendo che come specificato nella circolare n. 30/E del 2020 al paragrafo 4.1.1, un intervento trainante può essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto Rilancio.

La circolare n. 24/E del 2020 della stessa Agenzia delle Entrate, precisa, infine, che in caso di interventi realizzati sulle parti comuni, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.

 

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