Superbonus 110%: il massimale per gli infissi e gli oscuranti.
L’art. 119, commi 1 e 2, del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) disciplina la detrazione fiscale del 110% (superbonus) relativamente agli interventi di efficienza energetica (trainanti e trainati).
Gli interventi trainati di efficienza energetica
Il comma 2 prevede, in particolare, che in caso di realizzazione congiunta ad uno qualsiasi degli interventi trainanti di cui al precedente comma 1, l’aliquota fiscale del 110% può essere applicata anche:
- a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente;
- agli interventi previsti dall’art. 16-bis, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.
Affinché questi interventi possano godere del superbonus 110% è necessario:
- che siano realizzati all’interno dell’orizzonte temporale di fruizione del bonus 110% e all’interno del periodo compreso tra l’inizio e la fine dei lavori degli interventi trainanti;
- il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici ecobonus);
- il doppio salto di prestazione energetica o la classe più alta raggiungibile;
- la redazione dell’APE pre e post intervento.
La domanda alla posta di LavoriPubblici.it
Riceviamo la domanda di Marco T. che ci chiede di sapere se in caso di istallazione disgiunta dei serramenti e degli oscuranti (come interventi trainati), il massimale di spesa sia unico o doppio.
La domanda non è bizantina e per rispondere correttamente è necessario prendere il quadro normativo di riferimento costituito essenzialmente:
- dall’art. 1, comma 345 della Legge n. 296/2006;
- dall’art. 14, comma 2, lettera b) del D.L. n. 63/2013.
Oltre alla normativa, è possibile far riferimento:
- ai vademecum Enea per l’ecobonus ed in particolare a quelli per “Serramenti e infissi” e “Schermatura solari“;
- alla guida dell’Agenzia delle Entrate alle detrazioni fiscali per il risparmio energetico;
- alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2020, n. 30/E.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Per rispondere alla domanda di Marco T. andrebbero integrati e coordinati tutti i documenti citati anche se soltanto l’ultimo fornisce una risposta definitiva. La circolare n. 30/E dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata ai casi particolari, risponde ad una domanda analoga ovvero se, qualora con la sola sostituzione dei serramenti siano rispettati i valori di trasmittanza necessari ai fini dell’accesso al Superbonus, la sostituzione della chiusura “oscurante” (tapparella, persiana, scuro) possa ritenersi intervento “autonomo” rispetto alla sostituzione del serramento.
L’Agenzia delle Entrate è stata molto chiara nella risposta, ricordando anche i contenuti dell’Allegato I al Decreto MiSE Requisiti tecnici ecobonus che prevede massimali di costo diversi se si tratti di serramento oppure serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro).
Secondo AdE, la sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e l’installazione delle schermature solari costituiscono interventi autonomi a fronte dei quali è possibile fruire dell’ecobonus di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. I predetti interventi sono ammessi al Superbonus, quali interventi trainati, se eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti e sempreché assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non possibile il conseguimento della classe energetica più alta.
Tradotto due massimali distinti di 60.000 euro che nel superbonus diventano 60.000/1,1 euro ovvero circa 54.545 euro.