Superbonus 110%: il Milleproroghe sulla detraibilità delle asseverazioni. Con 196 voti favorevoli e 26 contrari, l’Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Superbonus 110%: le misure antifrode

Tra le modifiche apportate e le proroghe previste, il Milleproroghe “sana” una problematica relativa al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi venuta fuori dopo la pubblicazione del Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode).

Il D.L. n. 157/2021 aveva, infatti, esteso i meccanismi di controllo previsti in caso di utilizzo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) a tutti gli altri bonus edilizi indicati all’art. 121, comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Dal 12 novembre 2021, tutti i bonus edilizi fruiti mediante sconto o cessione del credito devono sottostare alle stesse regole di controllo precedentemente in vigore per il superbonus 110%:

  • visto di conformità;
  • asseverazione di congruità delle spese sostenute.

Peccato, però, che nella fretta di pubblicare questa misura, il Governo si sia “dimenticato” di prevedere la detraibilità delle spese sostenute per questi due ulteriori controlli (detraibilità espressamente prevista per il superbonus ma non per tutti gli altri bonus edilizi).

Problematica risolta con la Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che ha abrogato il Decreto antifrode, rimettendone integralmente in contenuti al suo interno, inserendo anche la possibilità di detraibilità delle spese per asseverazioni, attestazioni e visti. Anche qui peccato, però, che la Legge di Bilancio 2022 è entrata in vigore l’1 gennaio 2022. Dalla possibilità di detrazione sono “saltate”, dunque, le spese sostenute tra il 12 novembre e il 31 dicembre 2021.

Superbonus 110%: via libera col Milleproroghe

È così che ad intervenire ci ha pensato il Parlamento che nel percorso di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Milleproroghe) ha inserito l’art. 3-sexies. (Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio) che prevede:

Le disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.

Problema risolto. Almeno questo…

 

lavoripubblici

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