Superbonus 110%: in Gazzetta Ufficiale la proroga
Al gong approda sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023, la Legge 9 ottobre 2023, n.136 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 104 (Decreto Asset) recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici“.
La struttura del Decreto Legge n. 104/2023 convertito
Con la conversione in legge sono arrivate modifiche e nuovi articoli al Decreto Legge n. 104/2023 che mantiene la sua struttura suddivisa in 5 capi che riportiamo di seguito.
Capo I – Misure urgenti a tutela degli utenti
- Art. 1. Disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali
- Art. 2. Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili
- Art. 3. Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma
- Art. 4. Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo
Capo II – Misure urgenti in materia di attività economiche
- Art. 5. Credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica
- Art. 5 – bis Interventi urgenti a sostegno di attività economiche strategiche per il made in Italy
- Art. 6. Partecipazione dell’Italia al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito del partenariato europeo «Chips Joint Undertaking»
- Art. 7. Poteri speciali per l’utilizzo delle tecnologie critiche
- Art. 8. Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione
- Art. 9. Interventi in materia di opere di interesse strategico
- Art. 10. Misure urgenti nel settore della pesca
- Art. 10 – bis Sanzioni in materia di riproduzione animale
- Art. 11. Misure urgenti per le produzioni viticole
- Art. 11 – bis Modifiche all’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
- Art. 11 – ter Modifica all’articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
- Art. 12. Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa
- Art. 12 – bis Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
- Art. 12 – ter Misure a favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
- Art. 12 – quater Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico
Capo III – Disposizioni in materia di investimenti
- Art. 13. Realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale
- Art. 13 – bis Disposizioni in materia di finanziamento di operazioni attinenti a società di rilievo strategico
- Art. 14. Disposizioni urgenti per garantire l’operatività della società concessionaria di cui all’articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158
- Art. 15. Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio
- Art. 16. Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali
- Art. 17. Misure urgenti per il trasporto pubblico locale
- Art. 18. Misure urgenti per la realizzazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Art. 18 – bis Misure per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili
- Art. 19. Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali
- Art. 19 – bis Commissario straordinario per l’esecuzione della variante di Demonte
- Art. 20. Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto
- Art. 21. Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria
- Art. 21 – bis Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio
- Art. 21 – ter Riequilibrio finanziario dei comuni interessati da eventi sismici
- Art. 22. Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti
- Art. 23. Disposizioni urgenti per l’attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023
Capo IV – Disposizioni in materia fiscale
- Art. 24. Misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica
- Art. 25. Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) , del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
- Art. 26. Imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse
- Art. 27. Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo
Capo V – Disposizioni finali
- Art. 28. Disposizioni finanziarie
- Art. 29. Entrata in vigore
La proroga per il superbonus
Con la conversione in legge del Decreto Asset arriva il ventinovesimo correttivo che direttamente o indirettamente ha inciso sulle detrazioni fiscali del 110% e sul meccanismo di cessione del credito previsti rispettivamente dagli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
In questo caso, benché le richieste del comparto delle costruzioni siano state altre, alla fine ha prevalso la linea della maggioranza che non ha voluto all’interno del Decreto Legge nuove proroghe al superbonus a parte quelle già previste dal Governo con l’art. 24, interamente confermato nella conversione in legge.
In particolare, all’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decretp Rilancio, le parole: “30 settembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.
La nuova versione dell’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, del Decreto Rilancio diventa la seguente:
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) , la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.
Nessuna riapertura dei termini per nuovi interventi ma solo 3 mesi in più per completare lavori avviati e arrivati al 30% dell’intervento complessivo al 30 settembre 2022.
La comunicazione di mancato utilizzo delle detrazioni indirette
Altra conferma riguarda l’art. 25 recante “Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) , del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” di cui si riporta di seguito il testo dei 3 commi:
1. Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) , del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui al comma 3 del predetto articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.
2. La mancata comunicazione di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Sostanzialmente chi è in possesso di crediti indiretti, non maturati direttamente dagli interventi ma a seguito di sconto in fattura e/o cessione del credito, ma non riesce ad utilizzarli per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti, dovrà comunicarlo all’Agenzia delle Entrate dall’1 dicembre 2023 (data entro la quale arriverà il provvedimento attuativo del Fisco) ed entro il 2 gennaio 2024.