Superbonus 110%: in Gazzetta Ufficiale la proroga e la modifica alla cessione del credito.
Con notevole ritardo e ad appena un mese e mezzo dall’originaria scadenza, ecco che approda in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 17 maggio 2022, n.50 cosiddetto Decreto Aiuti, che proroga la scadenza del superbonus 110% prevista per gli edifici unifamiliari (che molti chiamano erroneamente “villette”) e modifica nuovamente il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).
La proroga per il superbonus 110%
L’art. 14 (Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici), comma 1 del nuovo provvedimento d’urgenza modifica il secondo periodo del comma 8-bis, art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), relativamente all’orizzonte temporale previsto per i soggetti beneficiari di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio stesso, ovvero per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari (con un massimo di due).
Con questa modifica viene posticipata la data che serve per realizzare il 30% dell’intervento che serve per avere la scadenza al 31 dicembre 2022. Nel dettaglio, viene previsto che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.
Modifica al meccanismo di cessione del credito
Altra importante modifica riguarda il meccanismo delle opzioni alternative che sembra non trovare pace da quando il Governo ha emanato il Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter). Con il nuovo correttivo è stato previsto che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2 -quinquies , del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Sia nel caso di acquisto che arriva dallo sconto in fattura che in caso di cessione diretta del contribuente.