Superbonus 110%: la Legge di bilancio 2022 al Senato. Dopo settimane di bozze più o meno ufficiali, il disegno di Legge di Bilancio 2022 approda finalmente al Senato dove è stato deferito alla Commissione Bilancio, in sede referente, mentre le altre Commissioni, in sede consultiva, dovranno trasmettere i propri rapporti alla 5a Commissione entro il 23 novembre.
Legge di Bilancio 2022 e Superbonus 110%
Entro pochi giorni avremo maggiori notizie su quello che intende fare sull’art. 9 recante “Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici“.
Un articolo che nel passaggio tra le prime due bozze approvate dal Governo e quella arrivata al Senato cambia solo numerazione (da 8 diventa 9) ma non contenuti che restano identici, lasciando intendere una chiara volontà sul futuro delle maggiori detrazioni fiscali in edilizia.
Superbonus 110% e detrazioni in edilizia: la relazione illustrativa
Come sempre, quando si legge un provvedimento normativo in discussione, è utile dare un’occhiata alla relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, anche per comprendere meglio le intenzioni del legislatore.
Entrando nel dettaglio leggiamo che la disposizione di cui al comma 1 contiene varie disposizioni di proroga del superbonus:
- con la lettera a) si chiarisce che la detrazione spettante per le spese sostenute negli anni successivi al 2022 deve essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo;
- con la lettera b), gli interventi effettuati fino al 30 giugno 2023 dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa di cui al comma 9, lettera d), dell’articolo 119 vengono resi detraibili al 110%, come previsto per gli interventi realizzati dagli IACP; viene anche previsto che per gli interventi effettuati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, similmente a quanto già previsto per gli interventi realizzati dagli IACP, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo;
- con la lettera c) il termine relativo alla detrazione delle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, viene allineato al 30 giugno 2022, come previsto in linea generale per gli altri interventi agevolati;
- con la lettera d) si prevedono varie proroghe dell’agevolazione:
- al primo periodo, viene prorogato il superbonus per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell’articolo 119, a condizione che alla data del 30 settembre 2021 sia già stata effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo;
- al secondo periodo, viene prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione spettante per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell’articolo 119, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate.
Superbonus 110%: aliquota decrescente fino al 2025
L’aliquota del superbonus resta al 110% per le spese sostenute fino al 2023, poi vi è una progressiva diminuzione fino al 2025:
- 70% per le spese sostenute nell’anno 2024;
- 65% per le spese sostenute nell’anno 2025.
Nella disposizione è precisato che nell’ambito delle agevolazioni prorogate sono compresi gli interventi effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Superbonus e persone fisiche: proroga incondizionata sull’ISEE
Prevista una proroga incondizionata al 31 dicembre 2022 limitata all’ipotesi specifica di interventi effettuati dalle persone fisiche (comma 9, lettera b), dell’articolo 119), a condizione che l’unità immobiliare oggetto dell’intervento sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un valore dell’ISEE non superiore a 25.000 euro annui.
Legge di Bilancio e decreto anti-frode
Una modifica ridondante (che certamente salterà) riguarda il comma 13-bis, già modificato dal Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti-frode) che prevede la congruità dei prezzi, da asseverarsi dal tecnico abilitato, agganciata ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.
Sconto in fattura e cessione del credito
Con una modifica del comma 1 e del comma 7-bis dell’articolo 121 si proroga la possibilità, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. “sconto in fattura”), ovvero per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare. In particolare, per le detrazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 121 (tutte tranne il superbonus) tale opzione potrà essere esercitata fino al 2024 mentre per il superbonus fino al 2025.
Altri bonus edilizi
La disposizione di cui al comma 3 proroga gli effetti di alcune delle principali agevolazioni fiscali in materia di interventi sul patrimonio edilizio. In particolare:
- la lettera a), dell’articolo modifica l’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, concernente la detrazione per gli interventi di efficientamento energetico effettuati su edifici esistenti. La detrazione, finora riconosciuta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, viene estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. L’estensione temporale dell’efficacia della norma riguarda tutti gli interventi ivi considerati, e quindi anche l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, di cui al comma 2-bis dell’articolo 14, per i quali la detrazione nella misura del 50 per cento era finora ammessa per le sole spese sostenute nel 2021;
- la lettera b), n. 1), dell’articolo modifica l’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, concernente la detrazione riconosciuta per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 16-bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione, finora riconosciuta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, è estesa fino al 31 dicembre 2024. Per effetto della norma, è prorogato al 31 dicembre 2024 anche il c.d. sismabonus relativo agli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici previsto dai commi da 1-bis a 1-septies del citato articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
- la lettera b), n. 2), dell’articolo sostituisce il comma 2 dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, sopra citato, che disciplina il c.d. bonus mobili, e dispone che la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, per i quali si usufruisce della detrazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 16, è riconosciuta in relazione alle spese sostenute fino al 2024 nella misura del 50 per cento e su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. Il bonus mobili è riconosciuto sia per le spese sostenute nell’anno in cui vengono iniziati gli interventi di recupero edilizio, sia per quelle sostenute l’anno successivo. In tale ultimo caso, il limite di 5.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente a quello dell’acquisto per le quali si è fruito della detrazione.
Bonus verde
La disposizione di cui al comma 4 proroga fino al 2024 la detrazione, prevista dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in relazione agli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. bonus verde).
Bonus facciate
Il comma 5 proroga per l’anno 2022 la detrazione, prevista dall’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (c.d. bonus facciate). L’aliquota di detrazione è ridotta dal 90 per cento (applicata fino al 31 dicembre 2021) al 60 per cento.