Superbonus 110%: possibilità di detrazione in 10 anni
Come chiariamo sempre quando si parla di bozze, dovremo ancora attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Aiuti quater ma tra le modifiche previste prende quota una nuova possibilità offerta ai cessionari per aumentare la loro capienza fiscale.
Cessione del credito: cosa cambia?
È ormai evidente che il vero problema innescato da una normativa scritta male, dai continui cambi normativi e dalle recenti sentenze della Corte di Cassazione sul sequestro preventivo, sia il blocco delle cessioni dei crediti.
Un blocco che deriva dalla sospensione delle piattaforme di tutti i principali cessionari (gli ultimi a chiudere sono stati Poste Italiane, BNL e Intesa Sanpaolo). Tra le motivazioni addotte vi è l’esaurita capienza fiscale delle Banche che non consentirebbe loro di “spalmare” i crediti acquisiti nell’orizzonte di 4/5 anni previsto dal Decreto Rilancio.
Proprio per questo motivo, sono stati aggiunti due commi all’articolo del Decreto Aiuti quater che modifica le norme sul superbonus. In particolare, sono stati previsti:
- il comma 6 – Per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, le somme corrispondenti alla cessione del credito o allo sconto in luogo del corrispettivo dovuto disposti in favore dei soggetti di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono essere ripartite in quote annuali, di pari importo, fino a dieci anni, su richiesta del cessionario. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione con riferimento alle operazioni di cui al primo periodo perfezionatesi fino al 10 novembre 2022.
- il comma 7 – Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere definite le ulteriori modalità attuative della disposizione di cui al comma 6.
Quindi, a discrezione del cessionario, tutte le comunicazioni di cessione perfezionatesi entro il 10 novembre 2022 potranno essere ripartite in quote annuali, di pari importo, fino a dieci anni, su richiesta del cessionario. Soluzione che dovrebbe consentire una maggiore capienza ai cessionari e, quindi, una riapertura degli acquisti (a prezzi naturalmente più bassi considerato l’orizzonte maggiore).
Sarà la soluzione per lo sblocco dei crediti?
È chiaro che la soluzione potrebbe servire ma solo a patto che si intervenga anche sulle problematiche recentemente sollevate dalla Cassazione sul sequestro preventivo. Ricordiamo, infatti, che la Cassazione ha evidenziato che sul credito ceduto non c’è alcuna “garanzia” da parte dello Stato e che non sono previste deroghe all’art. 321, comma 1 del Codice di procedura penale per il quale “Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari“.
Ai cessionari andrà bene sottostare ad un rischio così grande? Dalla risposta di Poste Italiane dopo la pubblicazione di queste sentenze, sembrerebbe proprio di no!