Superbonus 110%: proroga al 30 giugno 2024 per i cantieri al 60%
Nonostante le tante dichiarazioni delle forze di Governo e il mancato inserimento nella legge di conversione del Decreto Legge n. 104/2023 (Decreto Asset) e nella bozza di Legge di Bilancio 2024, non tutto sembra essere perduto per la proroga delle tempistiche relative all’utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% di cui all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Si lavora alla proroga
Una proroga necessaria soprattutto per far fronte alle richieste di tutto il comparto delle costruzioni e scongiurare i pericoli connessi al blocco della cessione dei crediti edilizi che ha causato un rallentamento delle lavorazioni.
Al momento al tavolo del Senato (Commissione Bilancio) si lavora sul disegno di legge di conversione del Decreto-Legge n. 145/2023 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (c.d. Decreto Anticipi). I tempi non saranno brevissimi dato che la scadenza del Decreto Legge è per il 17 dicembre 2023 e il testo sarà discusso nella settimana del 28 novembre.
La scadenza attuale per portare in detrazione le spese di superbonus con aliquota al 110% è fissata al 31 dicembre 2023 ma l’ipotesi al vaglio è quella di concedere ulteriori 6 mesi (30 giugno 2024) ai cantieri che abbiano raggiunto il 60% dei lavori entro fine anno.
Forza Italia chiede la proroga
Lo conferma Erica Mazzetti, deputato di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI che afferma “Noi non ci siamo dimenticati di coloro che hanno investito e si sono fidati delle leggi dello Stato, ovvero chi ha iniziato i lavori coperti da Superbonus. In questo momento, è ancor più fondamentale salvaguardare le imprese dell’edilizia, i professionisti, i fornitori, i cittadini che hanno investito risparmi, permettendo di chiudere i cantieri già da tempo avviati e che, per motivi che ovviamente non dipendono dalle stesse aziende o committenti, non possono essere terminati entro quest’anno“.
Il blocco dei cantieri e le conseguenze economiche
“Questo blocco – prosegue Mazzetti – ha delle ripercussioni prima di tutto economiche: per i soggetti coinvolti e per lo Stato, visto che dovrà sia rinunciare a molte entrate fiscali, dirette e indirette, sia provvedere alle numerose richieste di cassa integrazione per coloro che perderanno il posto di lavoro. Dobbiamo non sottovalutare, inoltre, il tema della sicurezza: i cantieri non terminati e dunque vuoti resteranno abbandonati, con conseguenze preoccupanti sulla sicurezza e la staticità degli stessi e perfino di interi abitati. Per questo devono essere conclusi velocemente”.
“L’emendamento di Forza Italia al decreto Anticipi – rivendica Mazzetti – va nella direzione giusta ed è del tutto ragionevole visto che prevede la proroga di 6 mesi per i cantieri che abbiano raggiunto il 60% dei lavori entro fine anno. Sono sicura che le altre forze politiche apprezzeranno l’impegno e la concretezza di Forza Italia: questo è modo per dare una soluzione, una via d’uscita, come tutti i soggetti coinvolti, comprese le categorie economiche della filiera edile, ci chiedono a gran voce”.
L’emendamento per la proroga
Di seguito il testo dell’emendamento presentato.
Art. 8-bis
1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all’articolo 119 comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.
2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l’esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L’emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 220 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2027, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.
4. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».».