Superbonus 110%: ecco il Decreto con i tetti massimi di spesa. Ha tardato qualche giorno ma alla fine è arrivata la firma del ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani sul Decreto che fissa i tetti massimi per gli interventi del Superbonus 110%.
I nuovi prezzi
Come indicato dallo stesso Ministero, i nuovi massimali sono stati individuati quelli contenuti nell’Allegato I al Decreto del MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici ecobonus), aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione.
Il nuovo decreto del MiTE era stato previsto dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che ha modificato l’art. 119, comma 13-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) prevedendo:
Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022. I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Le dichiarazioni del Ministro
“Con questo Decreto – commenta il ministro Cingolani – si completa l’operazione che sta portando avanti il Governo ponendo un freno all’eccessiva lievitazione dei costi riscontrata in tempi recenti e riportando il Superbonus a un esercizio ragionevole che tuteli lo Stato e i cittadini venendo incontro anche alle esigenze del settore e dell’efficientamento energetico”.
I massimali, che saranno rivisti annualmente, non sono omnicomprensivi in modo da tener conto dell’eterogeneità dei possibili interventi, e pertanto sono stati esclusi IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera.
Per tutti i costi non previsti nel Decreto si farà riferimento ai i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti o ai prezziari della casa editrice DEI. Per queste voci, al fine di evitare speculazioni, sarà comunque indispensabile l’asseverazione della congruità della spesa da parte di un tecnico abilitato.