Superbonus 2025: cambia ancora la normativa. Nuovi paletti per i condomini!
Sembra i più classico dei Déjà-vu. Quando ormai i numeri sono crollati (come dimostrato da Enea) e con l’ultimo anno di utilizzo alle porte, il Governo ha deciso di limitare l’accesso al superbonus nel 2025.
La manovra 2025 e il superbonus 65%
Con la bollinatura da parte della Ragioneria Generale dello Stato (RGS), si conosce finalmente la bozza di Legge di Bilancio per il 2025 che, prima di approdare in Gazzetta Ufficiale (come sempre alla fine dell’anno), dovrà “scontare” i consueti passaggi parlamentari.
Non sfugge, però, la decisione di limitare ulteriormente l’accesso al superbonus per il 2025 che, come previsto all’art. 119, comma 8-bis, del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), è consentito nella misura del 65% ai soggetti di cui al successivo comma 9, lettere a) e d-bis), ovvero:
- i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.
Sembra essere tornati al Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6, quando il neo Governo Meloni decise di vincolare il 110% nel 2023 alla presentazione della CILAS e all’approvazione della delibera condominiale entro una certa data.
Nuova limitazione per l’accesso al superbonus nel 2025
Con la nuova manovra per il 2025, il Governo ha deciso di imporre un nuovo paletto, inserendo all’art. 119 del Decreto Rilancio il comma 8-bis.2 che dispone:
“La detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024 risulti:
a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici”.
Nuovo spalma crediti
Per rispondere alle difficoltà di chi non è riuscito a cedere il credito, è inoltre stato previsto un nuovo “spalma crediti” in 10 con l’inserimento del seguente comma 8-sexies:
“Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024”.
Siamo ancora nelle fasi iniziali dell’approvazione della manovra 2025 ma, considerati i precedenti, è evidente l’intento dell’esecutivo di mettere definitivamente un punto al superbonus in ogni sua forma.