Superbonus 90-110% e cessione del credito: entro quando il quadro definitivo?
“Accanto a un sistema di misure pensato per le famiglie e i più fragili, c’è la volontà di scardinare un sistema di bonus e misure che, utilissime quando sono state varate, se confermate avrebbero drogato il mercato e messo in pericolo i conti pubblici con un rischio per la nostra stabilità come sistema Paese”. Sono queste le parole del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 197/2022 di Bilancio 2023, che indicano chiaramente la strada intrapresa da questo Governo con il Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater), in corso di conversione in Parlamento.
Superbonus 90-110% e Decreto Aiuti-quater: la conversione in legge
Dopo l’approvazione in prima lettura da parte del Senato (testo trasmesso il 21 dicembre 2022), i lavori alla Camera per la conversione in legge del Decreto Aiuti-quater riprenderanno lunedì 9 gennaio 2023. Considerata la scadenza del 17 gennaio 2023, è probabile che il testo possa essere ulteriormente rimaneggiato per essere rinviato all’altro ramo del Parlamento prima della definitiva approvazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ciò che, però, non dovrebbe cambiare è il contenuto dell’art. 9 che dopo il passaggio al Senato ha visto:
- l’abrogazione del comma 2 relativo alle eccezioni per l’utilizzo del superbonus 110% sulle spese sostenute nel 2023 (disposizioni inserite all’interno della legge di Bilancio 2023);
- l’aumento retroattivo delle cessioni al sistema bancario da due a tre (comma 4-bis e 4-ter);
- la garanzia SACE per i prestiti richiesti dalle imprese per sopperire alla mancanza di liquidità dovuta al blocco delle cessioni.
Il sistema delle eccezioni per ottenere il 110%
Relativamente al sistema di eccezioni stabilito per utilizzare l’aliquota del 110% sulle spese sostenute nel 2023, occorre premettere che al momento, fino alla pubblicazione della legge di conversione con il quale sarà abrogato il comma 2, il Parlamento ha mantenuto in vita due diversi regimi normativi:
- quello previsto dal comma 2 stesso (ancora in vigore);
- quello di cui all’art. 1, comma 894 della Legge di Bilancio 2023.
La soluzione migliore sarebbe stata l’abrogazione del comma 2 nella legge di Bilancio 2023 stessa, come fatto a fine 2021 con il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode), abrogato dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022). Nonostante questo errore “tecnico-normativo”, è possibile considerare in vigore il sistema di eccezioni previsto all’art. 1, comma 894 della Legge di Bilancio 2023 che consentirà l’utilizzo del superbonus 110%:
- alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, proprietarie o comproprietarie di edifici da 2 a 4 u.i. autonomamente accatastate, che abbiano presentato la CILAS entro il 25 dicembre 2022;
- ai condomini o assimilati tali che:
- entro il 18 novembre 2022 abbiano deliberato l’approvazione dell’esecuzione dei lavori ed entro il 31 dicembre 2022 abbiano presentato la CILAS;
- tra il 19 e il 24 novembre 2022 abbiano deliberato l’approvazione dell’esecuzione dei lavori ed entro il 25 novembre 2022 abbiano presentato la CILAS;
- agli interventi di demolizione e ricostruzione con istanza per l’acquisizione del titolo presentata entro il 31 dicembre 2022.
In sede di conversione in legge, sarà confermato (ma è già in vigore) che gli interventi realizzati dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio su edifici unifamiliari o u.i. con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti, che hanno già completato il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022, potranno utilizzare il 110% sulle spese sostenute fino al 31 marzo 2023.
Il Superbonus 2023
Relativamente ai soggetti che utilizzeranno il superbonus “fuori” dalle eccezioni su-richiamate, l’aliquota fiscale diminuirà al 90% sulle spese sostenute nel 2023. Viene, inoltre, prevista una nuova finestra temporale per le unifamiliari e u.i. con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti che potranno utilizzare un superbonus al 90% per gli interventi avviati dall’1 gennaio 2023 e sulle spese sostenute per tutto il 2023 ma a condizione che:
- il contribuente che sostiene le spese sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
- la stessa unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale;
- il contribuente che sostiene le spese deve avere un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 (introdotto anch’esso dal Decreto Aiuti-quater), non superiore a 15.000 euro.
Cosa accadrà alla cessione del credito
Relativamente alla cessione del credito, in sede di conversione in legge saranno inseriti nell’art. 9 del Decreto Aiuti-quater, i commi:
- 4-bis. All’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre».
- 4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche ai crediti d’imposta oggetto di comunicazioni dell’opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Due disposizioni che provano, senza troppa convinzione, a trovare una soluzione al blocco delle cessioni dei crediti edilizi che da gennaio 2022 sta tormentando imprese, professionisti e contribuenti, che hanno avviato i cantieri di superbonus sulla base di un contesto normativo completamente diverso da quello attuale.
Disposizioni che vanno lette unitamente al comma 4 (già in vigore perché previsto direttamente dal Governo) che dispone la possibilità per i crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, di essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti. Confermato, comunque, che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Garanzia SACE e prestiti per le imprese
Considerato che probabilmente le modifiche apportate dai due precedenti commi non avranno degli effetti significativi, il successivo comma 4-quater prova a dare “ossigeno” alle imprese in crisi di liquidità.
Viene infatti previsto che la società SACE S.p.A. possa concedere le garanzie di cui all’articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43 e che realizzano interventi in edilizia di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
I crediti d’imposta eventualmente maturati dall’impresa alla data del 25 novembre 2022 ai sensi degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, potranno essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell’impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.