Superbonus al 90% per i condomini nel 2023, le novità del DL Aiuti-quater
Dal 1° gennaio 2023 l’aliquota del superbonus per i condomìni scenderà dal 110% al 90%; saranno riammesse le abitazioni unifamiliari, fino al 31 marzo 2023 se con lavori a buon punto oppure fino al 31 dicembre 2023 se prima casa e sotto un certo reddito.
Manterrà il diritto al 110% chi presenta la CILAS entro il 25 novembre prossimo.
Le novità, preannunciate nei giorni scorsi dal Governo, arrivano dal DL Aiuti-quater approvato dal Consiglio dei Ministri di ieri sera.
Governo: ‘cessione del credito è possibilità, non diritto’
Questa mattina, in conferenza stampa, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha ricordato che “il superbonus nasce per rimettere in moto economia, ne abbiamo condiviso le finalità ma il modo in cui è stato attuato ha creato problemi e difficoltà”. Meloni ha aggiunto che la misura finora è costata 60 miliardi di euro, con 38 miliardi di costo eccedente rispetto alle previsioni.
La premier ha sottolineato altri aspetti del superbonus. L’aliquota del 110% ha prodotto la deresponsabilizzazione dei cittadini: se non si è chiamati a partecipare alla spesa, non si ha interesse a verificare prezzi e costi. Inoltre, “del superbonus hanno beneficato i redditi medio-alti” – ha cocluso Meloni.
Il Ministro dell’Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha aggiunto che “non si era mai vista una misura che costasse così tanto, a beneficio di così pochi”. E ha confermato che da oggi in poi la misura sarà rivolta a chi non può permettersi di fare i lavori. “Abbiamo previsto di salvaguardare chi ha già intrapreso lavori, ma anche professionisti e imprese”.
Sul tema della cessione dei crediti, Giorgetti ha ribadito che “la cessione è una possibilità ma non un diritto; la detrazione è un diritto ma la cessione no (altrimenti avremmo creato una moneta ma non è questo l’intento). I crediti di imposta già maturati – ha aggiunto – si traducono in minori introiti per le casse dello Stato”. “Chi si appresta a fare lavori, deve verificare che una banca sia disponibile ad acquisire i crediti, altrimenti deve contare sulla propria capienza fiscale, per la detrazione Irpef”.
Condomìni, superbonus 90% nel 2023
Per i condomìni, gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, la norma è ‘peggiorativa’ perché anticipa di un anno – dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2022 – la scadenza del 110%, abbassando al 90% l’aliquota per il 2023. Resta confermato il decalage al 70% fino al 31 dicembre 2024 e al 65% fino 31 dicembre 2025.
Secondo la bozza del DL, il bonus manterrà l’aliquota del 110% fino al 2025 per gli interventi realizzati dalle Onlus sulle strutture sociosanitarie.
Unifamiliari con lavori in corso, 90% fino al 31 marzo 2023
Il DL Aiuti-quater riapre fino al 31 marzo 2023, con aliquota al 90%, la detrazione (ad oggi al 110% e in scadenza al 31 dicembre 2022) per le abitazioni unifamiliari sulle quali, al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Prima casa, 90% fino al 31 dicembre 2023, sotto i 15.000 euro
Se l’abitazione unifamiliare è adibita a prima casa e il proprietario ha un ‘reddito di riferimento’ non superiore a 15.000 euro, sarà possibile usufruire del superbonus 90% fino al 31 dicembre 2023. Questa è la novità ‘inedita’ che il Governo ha anticipato nei giorni scorsi.
Superbonus prima casa, il ‘reddito di riferimento’
Il reddito di riferimento – si legge nella bozza – è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge (ex art. 12 del TUIR – DPR 917/1986), dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12 del TUIR, per un numero di parti determinato come segue:
– contribuente > 1
– se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente > si aggiunge 1
– se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:
— un familiare > si aggiunge 0,5
— due familiari > si aggiunge 1
— tre o più familiari > si aggiunge 2
In altri termini, se il contribuente è uno il tetto è pari a 15.000 euro, se c’è un coniuge o convivente sale a 30.000 euro, se c’è un familiare/figlio a 37.500, se i familiari sono 2 si arriva a 52.500 euro; per ogni familiare in più vanno aggiunti 15.000 euro.
Superbonus 110% se CILA entro il 25 novembre 2022
Le nuove aliquote e scadenze per i condomìni, gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti e per le Onlus – secondo la bozza -, non si applicano:
– agli interventi per i quali, entro il 25 novembre 2022, venga presentata la CILA;
– agli interventi di demolizione e la ricostruzione per i quali, al 25 novembre 2022, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo.
La data del 25 novembre 2022 non è nella bozza di ieri ma è stata indicata dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di questa mattina.