Superbonus, dal Fisco le ipotesi per mantenere il 110%

Con la conversione in legge del Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater) si completeranno le modifiche che riguardano l’utilizzo delle detrazioni fiscali (superbonus) previste dall’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Ma, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) è già possibile tratteggiare il quadro di riferimento, soprattutto per quel che riguardano le eccezioni per utilizzare la maggiore aliquota del 110% sulle spese sostenute nel 2023.

Superbonus 110%: l’Agenzia delle Entrate delinea il quadro di riferimento

A riepilogare (in anticipo rispetto alla pubblicazione della Legge di conversione del Decreto Aiuti-quater) le regole per l’utilizzo del superbonus 110% ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate che con la sua rivista telematica FiscoOggi ha chiarito le ipotesi in cui non si applicherà la rimodulazione dell’aliquota al 90%.

Il Fisco ha evidenziato come in questi anni la normativa sia stata più volte rimaneggiate per provare a risolvere le problematiche applicative scoperte in corso d’opera, soprattutto per arginare e contrastare i comportamenti fraudolenti messi in atto con riferimento all’utilizzo del meccanismo delle opzioni alternative alla detrazione diretta (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio stesso.

Un meccanismo che consente di utilizzare le principali detrazioni fiscali in edilizia, tra cui proprio il superbonus, in luogo dell’utilizzo diretto nella dichiarazione dei redditi, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato come credito d’imposta, o la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare.

Le modifiche arrivate dal Decreto Aiuti-quater

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2023 era arrivato il Decreto Aiuti-quater che in queste ore sta completando il suo iter parlamentare per la conversione in legge (scade il 17 gennaio).

In particolare, l’art. 9 del Decreto Aiuti-quater ha previsto un ridimensionamento della detrazione fiscale per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Rilancio, ovvero:

  • dai condomìni
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, su edifici composti al massimo da due a quattro unità immobiliari, anche posseduti da un unico proprietario o da più persone fisiche.

Per questi soggetti, il superbonus 110% potrà essere utilizzato per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non più fino al 31 dicembre 2023, con passaggio al 90% per le spese sostenute nel 2023 stesso.

Relativamente agli interventi realizzati dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio, ovvero quelli sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti site in edifici plurifamiliari, cioè per le villette e per gli appartamenti in palazzina aventi però ingresso autonomo, il 110% sarà ancora fruibile in relazione alle spese sostenute fino al 31 marzo 2023, sempreché, al 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Per questa categoria di interventi, ricorda il Fisco, il Decreto Aiuti-quater ha previsto l’apertura di una nuova finestra temporale con la nuova percentuale del 90%, anche per le spese sostenute nell’anno in corso riferite a lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2023. In questo caso, però, la detrazione, però, spetta in presenza di tre requisiti:

  • il contribuente è proprietario dell’immobile o su di esso vanta un diritto reale di godimento;
  • l’immobile è adibito ad abitazione principale;
  • nell’anno precedente il sostenimento della spesa il contribuente non ha superato una certa soglia di reddito (15mila euro), calcolata applicando una sorta di quoziente familiare.

Le eccezioni

A questo punto, l’Agenzia delle Entrate ricorda i contenuti dell’art. 9, comma 2 del Decreto Aiuti-quater che prevedeva delle eccezioni alla rimodulazione dell’incentivo, chiarendo però che durante l’esame del decreto da parte del Senato, questa parte della disposizione è stata soppressa e delle eccezioni alla regola generale del passaggio anticipato dal 110 al 90% si è invece occupata la legge di bilancio.

In particolare, il comma 894 della Legge di Bilancio 2023 ha individuato alcune fattispecie alle quali, in presenza di determinati requisiti temporali riferiti ai titoli edilizi autorizzativi, non si applica la diminuzione al 90% sancita dal “decreto Aiuti quater” per la generalità dei casi.

Riepilogando, le spese sostenute nel 2023 potranno beneficiare ancora della detrazione piena, cioè nella misura originaria del 110%, nei seguenti casi:

  • gli interventi diversi da quelli condominiali per i quali, al 25 novembre 2022, risulta presentata la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per il Superbonus di cui all’art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio (la CILAS);
  • gli interventi effettuati dai condomìni per i quali l’approvazione dei lavori è avvenuta con delibera assembleare adottata entro il 18 novembre 2022 (cioè, prima dell’entrata in vigore dello stesso “decreto Aiuti quater”) e la CILAS è stata presentata entro il 31 dicembre 2022. La data della delibera di approvazione dev’essere attestata con dichiarazione sostitutiva resa dall’amministratore ovvero dal condomino che ha presieduto l’assemblea, nelle ipotesi in cui la nomina dell’amministratore non è obbligatoria (edifici fino a otto condomini) e i condomini non vi hanno provveduto
  • gli interventi effettuati dai condomìni per i quali l’approvazione dei lavori è avvenuta con delibera assembleare adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022 e la Cila risulta presentata al 25 novembre 2022. Anche in questo caso, la data della delibera di approvazione va attestata con dichiarazione sostitutiva dell’amministratore o del condomino che ha presieduto l’assemblea
  • gli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali entro il 31 dicembre 2022 è stata presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.

 

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