Superbonus e attestazione SOA: le novità nel Decreto Cessioni

In fase di conversione in legge del D.L. n. 11/2023, è stato inserito l’articolo 2-ter, che fornisce alcune importanti indicazioni sull’obbligo di attestazione SOA per le imprese coinvolte in interventi che accedono alle detrazioni Superbonus per un importo superiore a 516mila euro.

Attestazione SOA per interventi Superbonus: le disposizioni nel Decreto Cessioni

Ricordiamo che tale obbligo è stato introdotto con l’art. 10-bis del D.L. n. 21/2022 quale condizione per accedere alle agevolazioni fiscali in caso di interventi Superbonus, prevedendo il possesso di attestazione SOA per le imprese appaltatrici/subappaltatrici quando l’importo dei lavori affidati sia superiore a 516 mila euro. La norma ha previsto un transitorio, che ha suscitato non pochi dubbi, adesso sciolti proprio dall’art. 2-ter del Decreto Cessioni.

La disciplina per i contratti sottoscritti dal 21 maggio al 31 dicembre 2022

La norma introdotta in fase di conversione in legge n. 38/2023 dispone che:

d) l’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si interpreta nel senso che:

1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell’occorrente qualificazione di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 10-bis oppure di documentare al committente o all’impresa appaltatrice l’avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;

Quindi l’obbligo di possesso dell’attestato di qualificazione, oppure la dimostrazione dell’avvenuta sottoscrizione di un contratto con uno degli organismi di attestazione, quando è riferita a interventi relativi a contratti di appalto/subappalto sottoscritti nel periodo 21 maggio 2022 – 31 dicembre 2022 deve assolto entro il 1° gennaio 2023.

Ciò significa che, nel caso di contratti sottoscritti prima del 1° gennaio 2023, e rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 10-bis, per determinare la decorrenza dell’obbligo di qualificazione bisogna considerare le date indicate nel comma 1 dell’articolo 10-bis, ovvero:

  • periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023;
  • obbligo definitivo dal 1° luglio 2023.

Calcolo della soglia dei 516mila euro

2) il limite di 516.000 euro di cui all’alinea del comma 1 e al comma 2 del predetto articolo 10-bis è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;

La soglia indicata per l’obbligo di attestazione, pari a 516mila euro, va calcolata considerando l’importo definito in ciascun contratto di appalto o subappalto. Ciò significa che se l’importo delle lavorazioni che formano oggetto del singolo affidamento non supera questa soglia, le imprese esecutrici non hanno obbligo di qualificazione, anche se la somma complessiva dei lavori supera i 516mila euro.

Attestazione per Sismabonus-acquisti e acquisto edifici interamente ristrutturati

3) le disposizioni del predetto articolo 10-bis, essendo riferite alle spese sostenute per l’esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari.

L’art. 10-bis si riferisce esclusivamente alle spese agevolabili per l’esecuzione di lavori: di conseguenza, la qualificazione SOA non è necessaria in caso di interventi finalizzati alla vendita delle unità immobiliari, tra i quali rientrano il Sismabonus acquisti e il bonus legato all’acquisto di edifici interamente ristrutturati da imprese.

Questa interpretazione porta anche all’esclusione dell’obbligo di attestazione SOA per le imprese che operano come general contractor e non partecipano all’attività esecutiva in cantiere.

 

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