Superbonus e cessione del credito: calcolo SAL per spese in anni diversi. Il meccanismo della cessione del credito è attualmente l’argomento più caldo in tema di agevolazioni fiscali, con una modifica di tutto rispetto inserita nel decreto legge n. 4/2022 (Decreto “Sostegni-Ter”). Diversamente da quanto fatto finora, dal 2022 in poi il credito potrà essere ceduto soltanto una volta e non più illimitatamente.

Superbonus e spese sostenute in più anni: SAL e cessione del credito

Questo però non significa che l’opzione prevista dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) non possa più essere esercitata, anzi. Essa vale anche in caso di SAL, a patto che lo Stato Avanzamento Lavori si riferisca ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Ma cosa succede nel caso in cui il primo SAL emesso si riferisca a spese sostenute in due anni differenti? A spiegarlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 56/2022, fornita al proprietario di un fabbricato residenziale unifamiliare, con accesso indipendente, iscritto nella categoria catastale F2 – Fabbricati collabenti, dotato di impianto di riscaldamento.

Su tale edificio sono in corso i seguenti interventi di risparmio energetico:

  • coibentazione delle superfici opache disperdenti per una superficie maggiore del 25 per cento dell’involucro disperdente;
  • sostituzione serramenti;
  • sostituzione di impianto di riscaldamento con caldaia ibrida;
  • installazione di impianto solare fotovoltaico.

Tutti gli interventi in questione rientrano tra quelli ammessi alla detrazione ai sensi dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus).

Il dubbio nasce dal fatto che l’istante intende avvalersi della cessione del credito. Dopo aver versato degli acconti nel 2021, a causa di ritardi nelle forniture, il primo SAL sarà emesso nel 2022 riferendosi sia alle spese sostenute nel 2021 che nel 2022. È quindi possibile cedere a un istituto di credito le spese sostenute a cavallo di due anni (2021-2022) e riferite ad un unico SAL?

Cessione del credito per spese sostenute in due anni: la risposta del Fisco

Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il Superbonus consiste in una detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all‘efficienza energetica (inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

Esso è disciplinato dall’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e da ultimo modificato, dall’articolo 1, comma 28 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022)

Tali disposizioni affiancano quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per:

  • interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus“), come previsto dall’art. 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.;
  • interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. “sismabonus“), come previsto dall’art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Inoltre, lo stesso decreto Rilancio, all’art. 121 stabilisce che i soggetti che sostengono spese per gli interventi indicati al comma 2, possono optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, (cd. sconto in fattura);
  • per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione per le spese sostenute, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

SAL: lo Stato Avanzamento Lavori

Come disposto dall’articolo 14, comma 1, lett. d) del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», lo Stato Avanzamento Lavori «riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci».

Sulla base di queste premesse e di quanto previsto dal comma 1-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio:

  • l’opzione dello sconto in fattura può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL);
  • per gli interventi ammessi al cd. Superbonus, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate sottolinea che il 30% può riferirsi anche ad interventi realizzati in periodi d’imposta diversi.

Nel caso in esame, dato che il primo SAL sarà emesso nell’anno 2022, sarà possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente al Superbonus solo qualora il predetto SAL si riferisca ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Con il SAL emesso verranno rendicontati:

  • il corrispettivo maturato fino a quel momento;
  • gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere.

Sulla base della differenza tra le prime due voci, la cessione del credito potrà essere esercitata solo per l’importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi pagati nell’anno 2022, in applicazione del cd. criterio di cassa.

Quindi per usufruire la cessione del credito:

  • il SAL dovrà essere riferito ad almeno il 30% dei lavori;
  • le spese che rileveranno per l’importo della detrazione saranno quelle riferite all’anno in cui il SAL viene emesso, quindi quelle documentate nel 2022.

Per gli acconti corrisposti nell’anno 2021, invece, l’Istante potrà fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d’imposta ed eventualmente, optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite.

 

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