Superbonus e comunicazione al PNCS: scadenza prorogata

Come previsto dalla Legge n. 67/2024 di conversione del Decreto Legge n. 39/2024 e dal DPCM 17 settembre 2024 oggi sarebbe stato l’ultimo giorno utile per ottemperare all’obbligo di comunicazione al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS) prevista per il superbonus.

Comunicazione al PNCS: prorogata la scadenza

Utilizziamo il verbo al passato perché, probabilmente a seguito delle numerose segnalazioni di disservizi e malfunzionamenti del PNCS stesso, il Governo ha deciso di prorogare la scadenza portandola dal 31 ottobre al 30 novembre 2024. Con un nuovo DPCM approvato lo scorso 29 ottobre, i professionisti avranno 30 giorni in più (scadenza prorogata al 30 novembre 2024) per inviare le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi di sismabonus agevolati dall’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Ci riferiamo, dunque, ai soli interventi agevolati dal “supersismabonus” e non dalle ordinarie formule previste all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013.

Per tale finalità, i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolati dal Superbonus devono trasmettere al PNCS, le informazioni relative:

  1. ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  2. all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  3. all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
  4. alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Chi deve effettuare la comunicazione e le sanzioni

Ricordiamo che, come previsto all’art. 3, comma 3, del D.L. n. 39/2024, i soggetti tenuti alla trasmissione al PNCS sono quelli che:

  1. entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILAS o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
  2. hanno presentato la CILAS o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

L’omessa trasmissione dei dati nei termini individuati comporta:

  • l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000 per gli interventi per i quali la CILAS o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è stata presentata entro il 29 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024);
  • la decadenza dall’agevolazione fiscale per gli interventi per i quali la CILAS o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dal 30 marzo 2024.

L’art. 6, comma 2, del DPCM 17/09/2024 disponeva che la comunicazione al PNCS andava effettuata entro:

  • il 31ottobre 2024 per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
  • trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.

La prima data del 31 ottobre adesso è stata prorogata al 30 novembre 2024. Resta ferma, invece, la seconda scadenza dei trenta giorni.

Ricordiamo, infine, che l’art. 5 del DPCM 17 settembre 2024 dispone “laconicamente” che la comunicazione al PNCS deve essere effettuata dai professionisti ncaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, degli interventi agevolati. Disposizione che è certamente ottemperabile per gli interventi in corso ma che potrebbe creare parecchie problematiche per gli interventi di sismabonus conclusi entro il 31 dicembre 2023 ma con fine lavori oltre questa data.

 

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