Superbonus e crediti non utilizzati: cosa cambia dall’1 dicembre 2023?
Dovremo attendere probabilmente fino al 9 ottobre 2023, data di scadenza per la conversione del Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 10 (Decreto Asset), per conoscere il nuovo quadro normativo completo relativamente all’utilizzo (o al mancato utilizzo) dei bonus edilizi.
Superbonus e Decreto Asset
Intanto, come per ogni Decreto Legge pubblicato in questi 3 anni e mezzo di Decreto Rilancio, tutte le misure contenute nel D.L. n. 104/2023 sono già in vigore. Come è in vigore la nuova disposizione contenuta nell’art. 25 del Decreto Asset che ha previsto una nuova comunicazione in cui sono ancora in molti a domandarsi al ratio.
A partire dall’1 dicembre 2023 tutti i contribuenti che hanno acquisito uno dei crediti edilizi a seguito delle opzioni alternative di cui all’art. 121, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) dovranno fare molta attenzione se tali crediti (o parte di essi) risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti.
Stiamo parlando, dunque, di crediti indiretti maturati a seguito di sconto in fattura e/o cessione del credito. La nuova disposizione prevede che l’ultimo cessionario che sia titolare di un credito che non riesce più ad utilizzare, dovrà comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Tale disposizione, dunque, non si applicherebbe al contribuente che ha maturato la detrazione ma solo:
- all’impresa che a seguito di sconto in fattura non può utilizzare il credito indiretto per, ad esempio, assenza di capienza fiscale;
- all’ultimo cessionario che ha acquisito un credito ma non può più utilizzarlo direttamente.
In questi casi, a partire dall’1 dicembre 2023, tale circostanza (la non utilizzabilità del credito) dovrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima dell’1 dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.
Le modalità di comunicazione saranno stabilite con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Certi sono gli effetti della mancata comunicazione che comporterà una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.
La ratio e la classificazione dei crediti edilizi
Sono in tanti a domandarsi la ratio di questa nuova disposizione. La stessa relazione tecnica al D.L. n. 104/2023 parla di una disposizione di carattere procedurale, non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non fornisce, però alcuna motivazione sulla quale è solo possibile fare delle ipotesi.
Tutto potrebbe partire dall’aggiornamento di Eurostat del Manual on Government Deficit and Debt (MGDD) che prevede due tipologie di crediti:
- “non pagabili”, tutti i crediti per cui la parte che eccede l’obbligazione del contribuente nel periodo in vigore viene “persa”;
- “pagabili”, quelli in cui viene comunque corrisposto al beneficiario l’intero ammontare del credito d’imposta (in un sistema di crediti d’imposta pagabili, i pagamenti o gli obblighi di pagamento sono concessi indipendentemente dall’entità del debito d’imposta, anche nel caso in cui non esista).
Alla luce del meccanismo di cessione dei crediti edilizi che ha reso meno probabile che i bonus possano andare persi, secondo Eurostat per la corretta classificazione dei crediti edilizi occorre considerare 3 criteri:
- la trasferibilità del credito;
- la compensabilità con qualsiasi tipo di imposta;
- la differibilità per lungo tempo.
A questo punto:
- se la probabilità che una parte consistente del credito può essere non pagata è alta (e quindi andare persa), allora il credito sarà classificato come non pagabile;
- viceversa se la probabilità che una parte consistente del credito possa essere pagata è alta, allora il credito sarà classificato come pagabile.
Crediti pagabili e non pagabili: cosa cambia
Cosa cambia se un credito deve essere considerato pagabile o non pagabile? La differenza è unicamente contabile. Stiamo, infatti, parlando di una detrazione fiscale che incide non sulle uscite dello Stato ma sulle entrate (minori). Se il credito è:
- pagabile, allora andrà imputato interamente nell’anno 0 (in cui viene creato);
- non pagabile, andrà “spalmato” sugli anni in cui viene utilizzato.
Facciamo un esempio concreto partendo dai dati di utilizzo del superbonus dell’anno 2022. Secondo le rilevazioni di Enea relative all’utilizzo del solo superecobonus, in tutto il 2022 gli investimenti ammessi a detrazione sono stati di circa 46 miliardi di euro (quasi 4 miliardi al mese).
Questa detrazione potrà essere utilizzata in quattro quote annuali di pari importo oppure in 10 come previsto dall’art. 9, comma 4 del Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6 sul quale il legislatore ha ritenuto di intervenire nuovamente con il Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38.
Immaginando solo 4 gli anni di detrazione (non conoscendo in quanti utilizzeranno lo “Spalma Crediti“), i 46 miliardi di detrazione corrisponderebbero a minori entrate pari a 11,5 miliardi di euro per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Non si tratterebbe di spese ma di minori entrate (considerazione da ricordare e non dimenticare mai).
Questo non cambia sia che il credito venga considerato pagabile o non pagabile. La conferma è arrivata lo scorso mese di marzo in audizione al Senato quando Luca Ascoli, direttore delle statistiche di finanza pubblica di Eurostat, ha chiaramente affermato:
“La pagabilità o non pagabilità del credito non ha alcuna influenza né sul debito dello Stato né sulla cifra finale totale da imputare come effetto sul deficit negli anni impattati da tal misura ma solamente sul profilo temporale dell’impatto sul deficit nel corso degli anni“.
Intanto, però, continua la disinformazione collettiva che parla del superbonus come un pesante fardello per gli italiani.
Con l’aggiornamento di Eurostat è arrivato anche quello di ISTAT che ha riclassificato il superbonus e il bonus facciate come bonus pagabili già a partire dagli anni 2020 e 2021. Una riclassificazione a seguito della quale sono cambiate le stime sul rapporto deficit/PIL e che ha generato una nuova (“strana”) tipologia di credito fiscale (non prevista nel manuale di Eurostat): il credito pagabile (relativamente agli effetti sul Bilancio dello Stato) ma non rimborsabile.
Conclusioni
Fatta questa premessa, in considerazione dei 3 criteri fissati da Eurostat, è probabile che il Governo voglia conoscere esattamente la quantità di crediti che, a causa del blocco della cessione, andranno persi. In questo modo si potrà ritornare sulla loro classificazione, rendendoli nuovamente “non pagabili” (anche se in realtà lo sono già).