Il Decreto Legge 16 febbraio 2023 n. 11, convertito in Legge 11 aprile 2023 n. 38, prevede all’art. 2, comma 3-sexies, che «Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi».

In pratica coloro che hanno anticipato le spese e non hanno voluto o potuto cedere i crediti 2022, non dovranno fare assolutamente nulla fino a maggio/giugno 2024 quando, nella propria dichiarazione dei redditi, dovranno inserire la prima rata delle dieci previste.

In questo modo viene data la possibilità di detrarre le spese di un anno precedente a quello per cui viene presentata la dichiarazione dei redditi come se fosse una spesa per l’anno da dichiarare.

In sostanza, si è voluti agevolare coloro che alla data del 31 marzo non hanno potuto cedere i crediti perché non hanno trovato un cessionario. Questi contribuenti hanno tempo fino al 2 ottobre 2023 (per coloro che compilano il Mod. 730/2023) oppure fino al 30 novembre 2023 (per coloro che compilano il Modello Redditi 2023) per trovare un cessionario, questa volta solo istituti di credito o imprese di assicurazione, a cui cedere il credito sorto nel 2022.

Di.sa. rammenta che l’irrevocabilità dell’opzione comporta, altresì, l’impossibilità di scegliere le altre opzioni nel corso dei dieci anni. Pertanto, il contribuente potrà solo detrarre in dichiarazione dei redditi le rate previste e non potrà più cedere le rate residue.

Share This