Superbonus e unifamiliari, cosa deve fare chi ha superato lo scoglio del 30 settembre

Sono scaduti il 30 settembre scorso i termini per completare il 30% dei lavori e usufruire del Superbonus sulle unifamiliari fino al 31 dicembre 2022, ma chi è riuscito a rispettare questa condizione è ancora alle prese con dubbi di ordine pratico. La normativa non spiega chiaramente entro quale data deve essere comunicato il completamento dei lavori, cosa inserire nel computo e se c’è un termine per chiudere il cantiere.

La parola d’ordine è essere tempestivi, ma facendo attenzione a non commettere errori. Per questo motivo, il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (Cnappc) ha inviato ai propri iscritti una circolare che spiega come provare il completamento del 30% dei lavori, quali elementi inserire nel computo e quando inviare la pec al committente e all’impresa.

Superbonus sulle unifamiliari e fine lavori

I dubbi sorgono dalla miniproroga del Superbonus per le unità immobiliari unifamiliari. Il decreto Aiuti ha stabilito che, per usufruire del Superbonus fino al 31 dicembre 2022, è necessario aver completato almeno il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022.

La norma, spiega la circolare, fa riferimento alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, quindi la detrazione spetta (solo per le spese sostenute entro il 2022) anche se l’intervento edilizio viene ultimato dopo questa data.

Superbonus sulle unifamiliari: acconti e materiali

Per beneficiare della proroga al 31 dicembre 2022, è necessario che i lavori siano effettivamente realizzati entro il 30 settembre 2022, non basta aver sostenuto le spese.

I professionisti si sono confrontati con una serie di dubbi sugli elementi da inserire nel computo per non andare incontro ad errori. Il Cnappc spiega quindi che non devono essere computati gli acconti corrisposti ai fornitori se i relativi lavori non sono stati effettivamente eseguiti.

Per quanto riguarda i materiali, il Cnappc ipotizza invece due scenari. Se i materiali sono stati consegnati, ma risultano inutilizzati, non possono essere inseriti nel computo. Se, al contrario, ha spiegato con un esempio riferito alle pompe di calore, sono state installate ma non collegate, il lavoro potrà essere considerato eseguito anche se non ultimato.

Secondo il Cnappc, non c’è chiarezza sulle spese tecniche e professionali, ma nel dubbio è consigliabile non inserirle nel computo.

Superbonus e unifamiliari, il calcolo del 30% dell’intervento complessivo

Il Decreto Aiuti stabilisce che possono essere ricompresi anche i lavori non agevolati con il Superbonus.

Il Cnappc, facendo un esempio pratico, ha spiegato cosa accade in presenza di due contratti di appalto, uno per lavori di efficienza energetica, incentivabili con il Superbonus, di importo pari a 100mila euro, e un altro per lavori di recupero del patrimonio edilizio, incentivabili con il bonus ristrutturazioni di importo pari a 50mila euro.

Se al 30 settembre 2022 i lavori del Superbonus sono arrivati al 32% (32mila euro) e i lavori del bonus ristrutturazioni  al 10% (5mila euro), il contribuente ha due possibilità. Considerando l’importo totale dei lavori appaltati (150mila euro), e quello dei lavori svolti (37mila euro), i lavori eseguiti sono il 24,67% del totale, quindi non può beneficiare della proroga.

Se, come previsto dal Decreto Aiuti, non è tenuto a considerare l’importo di tutti i lavori, prende in considerazione solo quelli del Superbonus, che hanno raggiunto il 32%, e può beneficiare della proroga.

Il Cnappc aggiunge che l’avanzamento deve essere calcolato con riferimento all’importo dei lavori, non al massimale di spesa. Per esempio, se un intervento antisismico ha un costo di 120mila euro, il raggiungimento della percentuale di avanzamento minima deve essere calcolato su 120mila euro, non su 96mila euro (tetto di spesa).

La circolare chiarisce che è irrilevante il pagamento delle fatture: se i lavori sono stati eseguiti almeno nella misura minima, ma le relative fatture non sono state pagate, è comunque possibile beneficiare della proroga al 31 dicembre 2022.

Superbonus e unifamiliari, quando comunicare il completamento del 30%?

Una volta capito cosa inserire nel computo, manca lo step successivo, cioè le modalità con cui dimostrare che al 30 settembre 2022 è stato realizzato il 30% dell’intervento complessivo.

Il Cnappc ricorda le spiegazioni della Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP): il direttore dei lavori deve redigere un’apposita dichiarazione, basata su una idonea documentazione probatoria, come ad esempio il libretto delle misure, lo stato di avanzamento lavori, un rilievo fotografico dei lavori realizzati, la copia di bolle e fatture. La dichiarazione deve poi essere inviata via PEC o raccomandata al committente e all’impresa.

Manca però una deadline entro la quale la comunicazione deve essere inviata. L’ideale, secondo il Cnappc, sarebbe aver inviato la comunicazione entro il 30 settembre, ma l’invio può anche essere successivo. Dal momento che il CSLP suggerisce di agire tempestivamente, il Cnappc consiglia di non attendere troppo nell’invio della pec.

Il Cnappc precisa infine che questo adempimento non può essere sostituito dall’asseverazione, attestante il SAL 30%, inviata all’Enea per poter optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

 

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