Superbonus in 10 anni: ecco l’emendamento del Governo
Cinque nuovi articoli per provare a ritornare indietro in un tempo in cui il Superbonus non esisteva ancora o a mitigarne gli effetti a medio-lungo termine sulle casse dello Stato. Ma indietro nel tempo, a meno che non sei in un film Marvel e nel multiverso del Doctor Strange, non si può tornare e l’emendamento presentato dal Governo (che con ogni probabilità chiederà la fiducia del Parlamento) non farà altro che inasprire ulteriormente i rapporti tra chi vive nel mondo reale e chi, invece, mosso certamente da buone intenzioni (almeno si spera), siede comodamente su uno scranno.
Ddl di conversione del Decreto Legge n. 39/2024: l’emendamento del Governo
Come anticipato nei giorni scorsi dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, nonostante le rassicurazioni del sottosegretario all’Economia Federico Freni, ecco che arriva quello che nessuno si sarebbe aspettato: una norma retroattiva che interviene modificando l’orizzonte di utilizzo delle detrazioni fiscali di cui all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) – il superbonus che nel 2024 ha un’aliquota del 70% che nel 2025 diminuirà ulteriormente al 65% – ma non per le spese sostenute a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39.
Con la proposta di modifica n. 1.0.1000 al disegno di legge di conversione del D.L. n. 39/2024, il Governo interviene nuovamente (dopo il Decreto Legge) con 5 nuovi articoli:
- Articolo 1-bis – Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici
- Articolo 1-ter – Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale
- Articolo 4-bis – Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia
- Articolo 4-ter – Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
- Articolo 9-bis – Disposizioni finanziarie
Cinque nuovi articoli che ridisegnano ulteriormente non solo il superbonus e che provano a rispondere (ma non ci riescono) alle istanze provenienti dagli operatori del settore allarmati dopo le ultime dichiarazioni del Ministro Giorgetti (ma lo erano già agitati dopo la pubblicazione in Gazzetta del D.L. n. 39/2024 stesso).
Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici
Entrando nel dettaglio, con il nuovo art. 1-bis, con modalità molto simili a quelle previste per l’utilizzo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito), il Governo ha previsto di stanziare un fondo con una dotazione di “addirittura” euro 35 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del Decreto Rilancio (ovvero gli interventi nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici).
Per l’accesso al contributo, i soggetti presentano, in via telematica, una istanza ai Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, tenuto conto della localizzazione dell’immobile per cui è presentata l’istanza di contributo.
I Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione territorialmente competenti, procedendo in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, concedono il contributo, nel limite delle risorse loro assegnate e fino a esaurimento delle stesse, dandone immediata comunicazione, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell’economia e delle finanze.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e l’autorità politica delegata alla ricostruzione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 39/2024, sono stabiliti:
- il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente;
- il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell’istanza;
- le modalità applicative delle disposizioni, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.
Contributo per gli enti del terzo settore
Il nuovo art. 1-ter previsto dal Governo, in considerazione del blocco delle opzioni alternative, ha previsto un fondo con una dotazione di “addirittura” 100 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere agli enti del terzo settore di cui all’art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio un contributo per le spese sostenute per gli interventi che accedono al superbonus o agli altri bonus di cui all’art. 121, comma 2 del D.L. Rilancio stesso, realizzati sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.
In questo caso, per l’accesso al contributo, i soggetti presentano, in via telematica, una istanza all’ENEA, secondo un modello standardizzato. L’ENEA, previa verifica della completezza della documentazione presentata, trasmette al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica le richieste di contributo. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica autorizza la concessione del contributo nel limite delle risorse e fino a esaurimento delle stesse, dandone immediata comunicazione delle risorse richieste, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell’economia e delle finanze.
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:
- il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente;
- il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell’istanza;
- le modalità applicative delle disposizioni, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.
Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia
Il nuovo art. 4-bis, il più contestato, contiene diverse disposizioni finalizzate a ridurre le possibilità di compensazione dei crediti acquistati e “spalmare” l’orizzonte temporale per l’utilizzo del bonus edilizio. Nel dettaglio:
- al comma 1 viene previsto che banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione, non potranno più utilizzare la compensazione dei crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni alternative con i debiti di cui all’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero:
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- al comma 2 viene previsto che la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l’applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (ovvero una sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato);
- al comma 3 viene disposto che le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025;
- il comma 4, quello più contestato dell’articolo, dispone che le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2024, i bonus maturati per gli interventi di superbonus, che accedono al bonus barriere architettoniche (art. 119-ter del decreto Rilancio) o a tutte le forme di sismabonus previste all’art. 19 del D.L. n. 63/2013, dovranno essere ripartiti in dieci quote annuali di pari importo;
- al comma 5 viene previsto che tale ripartizione in 10 anni non si applicherà agli acquirenti dei crediti edilizi;
- con il comma 6 viene aggiunto il nuovo comma 3-ter all’art. 121 del Decreto Rilancio che dispone che per banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazioni, le rate annuali utilizzabili a partire dall’anno 2025 dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di superbonus, bonus barriere architettoniche e sismabonus ordinario, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco, sono ripartite in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d’imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, da inviarsi in via telematica, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate dei crediti la cui cessione è comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata contestualmente all’accettazione della cessione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente comma e il contenuto e le modalità di presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l’applicazione della sanzione tributaria amministrativa pari al trenta per cento del credito utilizzato;
- con il comma 7 è stabilito che a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 39/2024, non è in ogni caso consentito l’esercizio della cessione del credito in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi che accedono ad uno qualsiasi dei bonus di cui comma 2 del medesimo articolo 121.
Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali
L’art. 4-ter potenzia l’attività di vigilanza e controllo sui bonus edilizi, disponendo che, ferme restando le ulteriori ipotesi di partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi erariali previste ai sensi della normativa di riferimento, il competente ufficio comunale che, nell’ambito delle attività di vigilanza e di controllo previste dal d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), rilevi l’inesistenza, totale o parziale, degli interventi che accedono ad uno qualsiasi dei bonus edilizi, ne fornisce segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione.
Per incentivare il lavoro di “controllo”, ai Comuni che effettuano le segnalazioni si applicano le disposizioni in materia di partecipazione dei Comuni al contrasto all’evasione fiscale di cui:
- all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 -ovvero il riconoscimento di una quota pari al 33% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo;
- all’articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 – che eleva al 50% la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni.
Il nuovo art. 9-bis inserisce nuove disposizioni finanziarie che prevedono:
In allegato il testo dell’emendamento completo.