Superbonus, le condizioni per gli impianti fotovoltaici. A quali condizioni un impianto fotovoltaico può usufruire del Superbonus? Quando devono essere realizzati gli interventi? E quando va sottoscritto il contratto con il Gestore dei servizi energetici (GSE) per la cessione dell’energia? Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta 57/2022.
Superbonus e fotovoltaico, il caso
Il caso sottoposto all’Agenzia riguarda un contribuente che intende acquistare otto appartamenti da un’impresa di costruzione che ha in corso un intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato in zona sismica 3.
Il contribuente intende far installare, durante i lavori, un impianto fotovoltaico di potenza pari a 3 KW e un sistema di accumulo di potenza pari a 6 KWh per ogni unità immobiliare acquistata. Questi costi saranno a suo carico e verranno pagati contestualmente all’atto di compravendita dell’immobile.
Ha quindi chiesto all’Agenzia:
– se l’installazione degli impianti fotovoltaici può essere considerata un intervento trainato e, come tale, ottenere il Superbonus;
– quando deve essere formalizzato il contratto per la cessione al GSE dell’energia non autoconsumata.
Superbonus per il fotovoltaico, quando si devono realizzare gli interventi
L’Agenzia ha spiegato che gli interventi possono essere considerati trainati se le date delle spese sono ricomprese nell’intervallo di tempo tra l’inizio e la fine dei lavori trainanti.
Il Fisco ha quindi concluso che il contribuente può ottenere il Superbonus per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo, realizzata dall’impresa costruttrice prima del termine degli interventi antisismici “trainanti”, effettuando il pagamento di tali spese all’atto del rogito.
Superbonus e fotovoltaico, il contratto con il GSE
L’Agenzia ha spiegato che il contribuente deve presentare un’istanza al GSE, che effettua un’istruttoria per verificare se l’impianto è idoneo. Dopo l’istruttoria, il GSE comunica al contribuente l’accettazione dell’istanza. Successivamente il richiedente e il GSE stipulano il contratto.
L’Agenzia ha quindi concluso che, se il GSE ha comunicato l’accettazione dell’istanza, e il contribuente è in possesso di tale documento, è possibile ottenere il Superbonus anche se il contratto non è ancora stato perfezionato.