Superbonus, l’ordine di bonifico entro il 2023 garantisce il 110%
Per usufruire del superbonus nella misura del 110% sulle spese sostenute nel 2023, la legge richiede che il bonifico sia stato fatto entro il 31 dicembre 2023. Ma cosa si rischia se il bonifico è stato disposto tramite home banking il 30 dicembre 2023 ma eseguito il 2 gennaio 2024?
Il caso di un condominio venutosi a trovare in questa situazione è stato sottoposto all’Agenzia delle entrate, che ha chiarito le regole nella Risposta 137 del 20 giugno 2024.
Per tutti i bonus edilizi, lo ricordiamo, il diritto a fruirne dipende dalla data di sostenimento della spesa, regola determinante in prossimità delle scadenze.
Il caso in esame riguarda un condominio minimo la cui assemblea condominiale ha deliberato l’effettuazione di un intervento di riqualificazione energetica consistente nell’isolamento termico a cappotto dell’edificio e ha incaricato un condomino di gestire i contratti di appalto, di effettuare i pagamenti e di occuparsi di ogni altro adempimento connesso.
Le opere, unitamente ad altri interventi trainati realizzati negli appartamenti dei singoli condomini, avrebbero consentito di raggiungere il doppio salto di classe energetica richiesto per l’accesso alle agevolazioni statali, come previsto dall’articolo 119 del Decreto Rilancio.
Il condominio ha presentato la Cila il 25 novembre 2022, assicurandosi il diritto di fruire del superbonus nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
Il condomino ha quindi effettuato bonifici bancari disposti tramite home banking sabato 30 dicembre 2023. Le contabili bancarie riportano come ‘data di inserimento’ il 30 dicembre 2023, come ‘data di esecuzione’ il 2 gennaio 2024 e ‘data valuta’ il 3 gennaio 2024.
Questo sforamento all’anno successivo ha fatto sorgere il dubbio: qual è il corretto anno di imputazione della spesa, il 2023 o il 2024?
Nella Risposta, l’Agenzia ha ricordato che, ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse, occorre fare riferimento, per persone fisiche, esercenti, professionisti ed enti non commerciali, al criterio per cassa (Circolare 24/E del 2020). In applicazione di tale principio, il momento rilevante ai fini dell’effettuazione del bonifico bancario è quello in cui il professionista effettua l’ordine di pagamento alla banca.
Pertanto, in applicazione del principio di cassa, nel caso di pagamento con bonifico bancario, la spesa si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato ordine di pagamento alla banca, non rilevando il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente dell’ordinante.
Nel caso in questione, il bonifico è stato ordinato nel 2023, pertanto il condominio potrà accedere al superbonus nella misura del 110%, avendo sostenuto le spese per gli interventi di riqualificazione energetica entro il 31 dicembre 2023.