Superbonus 110%: l’Agenzia delle Entrate sulle unità collabenti. Unità collabenti, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia e superbonus 110%. Sono tutti gli ingredienti della risponsta n.17 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 7 gennaio 2021 che entra nel merito delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus).

Superbonus 110%: la nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate questa volta si trova a dover rispondere ad un contribuente che intende effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione di un immobile costituito da un’unità accatastata alla categoria catastale C/2 (pertinenza di un’abitazione categoria catastale A/3) ed un fabbricato collabente accatastato come F/2. L’intervento che intende effettuare consiste nella demolizione e ricostruzione dell’unità C/2 e parte dell’unità F/2, al fine di realizzare un unico immobile di categoria A/3 (con volumetria inferiore alla somma delle due unità immobiliari esistenti prima degli interventi).

La domanda del contribuente (neanche a dirlo): è possibile beneficiare dell’agevolazione prevista dall’articolo 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020,n. 24 (c.d. Decreto Rilancio) per gli interventi antisismici sugli immobili di categoria C/2 ed F/2?

La ristrutturazione edilizia dopo il Decreto Semplificazioni

Dopo aver chiarito i presupposti normativi previsti dal Decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato le modifiche apportate al DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito dalla Legge 11 settembre 2020,n. 120. In particolare, dopo le modifiche del decreto Semplificazioni, tra le altre cose, è cambiata la definizione di ristrutturazione edilizia, contenuta nell’art. 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico Edilizia:

“interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria“.

Superbonus e ristrutturazione edilizia

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’agevolazione del 110% spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”, così come descritta dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr n. 380/2001, nell’ultima versione modificata dal Decreto Semplificazioni.

Superbonus e unità collabenti

In merito, poi, alla possibilità di fruire del Superbonus in caso di interventi realizzati su una unità censita al Catasto fabbricati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”), l’Agenzia sottolinea che ciò è espressamente previsto al comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio il quale rimanda agli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013.

Inoltre, relativamente alle detrazioni disciplinate negli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013, la circolare n. 19/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha ribadito che tali detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.

In linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici, attualmente disciplinate dall’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013, sono ammesse al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione.

Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.

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