Le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché: le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni, sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione;
le seconde, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che ne disegnano i limiti. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6793/2019.
Dunque le proposte migliorative consistono in soluzioni tecniche che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza quindi comportare un peggioramento né una modifica sostanziale.