Cosa succede se, nel corso di un lavoro appaltato tramite bando di gara, è necessario effettuare delle varianti per imprevisti? Risponde il supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti.
Eventi imprevisti ed imprevedibili
La questione riguarda gli eventi che vengono definiti “imprevisti” ed “imprevedibili” durante lo svolgimento dei lavori affidati tramite bando di gara. Nel caso in cui nel corso dei lavori appaltati, si verifichi la necessità di effettuare lavorazioni, sorte in corso d’opera, per esempio connesse al ripristino strutturale di parti inizialmente non visibili (riscontrata dopo la demolizione di solai e tamponamenti) o all’assenza del vespaio (rilevata dopo la rimozione di pavimento e massetto), questi interventi possono essere fatti rientrare nella casistica di “imprevedibilità”?
L’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti)
Viene preso in considerazione uno specifico articolo del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) e cioè l’articolo 106 che tratta proprio di “modifica di contratti durante il periodo di efficacia”. Tutte le modifiche e le varianti dei contratti di appalto in corso di validità, dice il comma 1, “devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante”. Ci sono alcune eccezioni in cui la modifica può essere fatta senza una nuova procedura di affidamento. Il primo caso è se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, “sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro”. Oppure nel caso in cui lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, “ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti: risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale; comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi”. Poi se la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. “In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti” e nel caso in cui la modifica “modifica non altera la natura generale del contratto”.
Il Rup decide
La risposta rimanda un po’ al Rup. Secondo il supporto giuridico del ministero delle infrastrutture e del trasporti nel caso specifico “non è possibile dare risposta in modo generale ed astratto. L’accadimento è di certo imprevisto, alla luce di quanto narrato nel quesito. Ma è il Rup che deve definire nel caso concreto se vi è anche l’ulteriore requisito della oggettiva imprevedibilità o se, di converso, il progettista dotato di media diligenza e perizia professionale avrebbe potuto e dovuto compiere indagini per accertare lo stato di fatto in modo più approfondito”.