Il calcolo dei costi della manodopera funzionali alla verifica dell’anomalia dell’offerta attiene i costi del personale effettivamente impiegato per la commessa o effettivamente a disposizione dell’operatore economico nel caso di sostituzioni, mentre non può tenere in considerazione quelli del personale a supporto.

Per la verifica dell’anomalia non va assunto a criterio di calcolo il “monte-ore teorico”, comprensivo anche delle ore medie annue non lavorate (per ferie, festività, studio, etc.) di un lavoratore che presti servizio per tutto l’anno, ma deve invece considerarsi il “costo reale” (o costo ore lavorative effettive)”.

L’operatore economico può sempre mediante l’organizzazione della sua impresa realizzare economie di scala che rendono il costo del lavoro offerto inferiore a quello di altro operatore pur a parità di ore lavorate. Ed è per questo, allora, che il costo del lavoro deve sempre essere calcolato tenendo conto delle ore effettivamente lavorate.

Tali conclusioni sono state ulteriormente sviluppate dalla giurisprudenza che ha distinto tra:

  •  i costi indiretti della commessa che sono quelli “relativi al personale di supporto all’esecuzione dell’appalto”;
  •  i costi diretti della commessa che sono quelli “comprensivi di tutti i dipendenti impiegati per l’esecuzione della specifica commessa”.

Di.sa. sostiene che, l’esigenza di tutela è avvertita solo e proprio per quei dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, oppure lo fanno in maniera trasversale a vari contratti, il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto.

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