Superbonus 110%,le check list per il visto di conformità Ecobonus e Sismabonus necessario per sconto in fattura e cessione del credito. Superbonus 110%: uno degli aspetti più interessanti delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste dal D.L. n.34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, è certamente la possibilità di poter optare, in alternativa alla fruizione diretta in dichiarazione dei redditi, per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
- Superbonus 110%: il visto di conformità per sconto in fattura e cessione del credito
- Superbonus 110%: le check list per il visto di conformità
- Superbonus 110%: la documentazione da controllare per il rilascio del visto di conformità
- Abilitazioni edilizie
- Relazioni tecniche e asseverazioni preventive all’avvio dei lavori
- Difformità edilizie
Superbonus 110%: il visto di conformità per sconto in fattura e cessione del credito
In particolare, l’art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto per gli anni 2020 e 2021 la possibilità di scegliere, in luogo alla normale fruizione dell’agevolazione fiscale, due opzioni alternative:
- lo sconto in fattura, ovvero uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- la cessione del credito, che consente al contribuente di cedere la detrazione fiscale maturata ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Opzioni che possono essere esercitate a fine lavori o per stato di avanzamento (non più di due per ciascun intervento complessivo e con ciascuno stato di avanzamento riferito ad almeno il 30% del medesimo intervento).
Per poter optare per le due possibilità previste dal Decreto Rilancio, è previsto che il contribuente sia in possesso della seguente documentazione:
- l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (una copia dell’asseverazione va inviate telematicamente all’Enea);
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus.
Superbonus 110%: le check list per il visto di conformità
Al fine di fornire un quadro d’insieme dei controlli che devono essere effettuati per l’apposizione del visto di conformità sull’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un utile documento con delle check list suddiviso in 6 capitoli:
- PREMESSA
- IL VISTO DI CONFORMITÀ AI FINI DEL SUPERBONUS
- Caratteristiche principali
- Abilitazione all’apposizione del visto da parte dei professionisti
- Regime sanzionatorio
- DOCUMENTAZIONE DA CONTROLLARE PER IL RILASCIO DEL VISTO
- Idoneo titolo di possesso o di detenzione dell’immobile
- Trasferimento dell’immobile mortis causa
- Possesso di redditi imponibili
- Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare
- Relazioni tecniche e asseverazioni preventive all’avvio dei lavori
- Prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti
- Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda Sanitaria Locale
- Certificato catastale o domanda di accatastamento
- Atto di cessione dell’immobile o atto successivo
- Documenti comprovanti il sostenimento della spesa
- Bonifico bancario o postale attestante il pagamento delle fatture/ricevute fiscali comprovanti il sostenimento della spesa
- Documentazione relativa alle spese il cui pagamento può non essere eseguito con bonifico
- Dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile
- Dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che il contribuente non fruisce di eventuali altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state calcolate al netto di tali eventuali altri contributi
- Specifica documentazione per le spese sulle parti comuni
- Ricevuta di trasmissione all’Enea della scheda descrittiva dell’intervento eseguito
- Asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati
- Polizza di assicurazione del professionista che redige l’asseverazione
- Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore
- DOCUMENTAZIONE DA VERIFICARE (SINTESI)
- COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE PER LA CESSIONE/SCONTO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
- COMPENSI PROFESSIONALI
Superbonus 110%: la documentazione da controllare per il rilascio del visto di conformità
Ecco la sintesi della documentazione da verificare:
- Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile
- se proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile è sufficiente acquisire certificato catastale;
- se detentore (locatario, comodatario, ecc.) è necessario acquisire contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato, nonché consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
- se familiare convivente, convivente di fatto o componente di unione civile acquisire certificato dello stato di famiglia ovvero autocertificazione resa da questo;
- se erede/i copia della successione e autocertificazione attestante la disponibilità e detenzione materiale e diretta dell’immobile;
- per i soci di cooperativa indivisa acquisire oltre al consenso ad eseguire i lavori anche accettazione della domanda di assegnazione deliberata da parte del CDA;
- sentenza di separazione per il coniuge assegnatario dell’immobile di proprietà dell’altro coniuge;
- preliminare di acquisto registrato per il futuro acquirente con immissione in possesso e consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
- Certificato catastale dell’immobile oggetto di intervento o domanda di accatastamento
- Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia
abilitazione amministrativa idonea (CIL, CILA, ecc.), regolarmente depositata presso lo sportello unico del comune attestante la data di inizio lavori ovvero, se non previste per il tipo di intervento, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal contribuente in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente. - Comunicazioni, relazioni tecniche e asseverazioni preventive all’avvio dei lavori
- comunicazione preventiva all’ASL di competenza (se dovuta), con relativa ricevuta di spedizione;
- per gli interventi di efficientamento energetico, relazione energetica di progetto redatta ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 192/2005 e successive modificazioni con relativa ricevuta di deposito;
- per gli interventi di riduzione del rischio sismico, copia dell’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato con relativa ricevuta di deposito.
- Attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento
- Atto di cessione dell’immobile
- Fatture e altri documenti di spesa
- Bonifici bancari o postali
- Dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile
- Dichiarazione sostitutiva attestante la presenza o meno di altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state calcolate al netto di tali eventuali altri contributi
- Dichiarazione sostitutiva attestante che l’immobile oggetto di intervento non è utilizzato nell’ambito di attività d’impresa o professionale
- Dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di reddito imponibile
- Dichiarazione sostitutiva attestante che gli interventi consistano/non consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti
- Dichiarazione sostitutiva attestante che non si è beneficiato del Superbonus per gli interventi di efficienza energetica su un numero superiore a due unità immobiliari
- Documentazione specifica su parti comuni
- certificazione dell’amministratore di condominio ovvero copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- in caso di condominio minimo verificare tutta la documentazione indicata nei punti precedenti nonché la delibera assembleare e la dichiarazione sostitutiva attestante la natura dei lavori eseguiti e i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.
- Per gli interventi di efficienza energetica, ricevuta di trasmissione all’Enea della scheda descrittiva (Modelli C e D – Decreto “Requisiti – Ecobonus”)
- Attestato di prestazione energetica (APE) post intervento
- Asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese sostenute con ricevuta di trasmissione all’Enea (Ecobonus)
- Asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese sostenute con ricevuta di presentazione allo sportello unico (Sismabonus)
- Polizza RC del tecnico sottoscrittore
- Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore
Abilitazioni edilizie
Come specificato nel documento dei commercialisti, dopo aver verificato i presupposti soggettivi per la fruizione della detrazione fiscale, è necessario verificare il possesso delle eventuali abilitazioni amministrative, richieste dalla vigente legislazione edilizia, in relazione alla tipologia di lavori da realizzare.
In estrema sintesi, è possibile suddividere le varie tipologie di intervento in:
- interventi in edilizia libera i quali per essere realizzati non necessitano di alcun titolo abilitativo;
- interventi in attività libera realizzabili solo a seguito di una comunicazione asseverata di inizio lavori (CILA);
- permesso di costruire necessario per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o, limitatamente alle zone A, mutamento della destinazione d’uso;
- attività edilizia soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ovvero interventi edilizi non rientranti nelle altre categorie elencate.
Nel caso di interventi che non richiedano alcun titolo abilitativo (edilizia libera), è necessaria una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa direttamente dal contribuente ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in cui indicare:
- i dati anagrafici del contribuente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
- la dichiarazione di consapevolezza sulle sanzioni previste e sulla decadenza dei benefici ai sensi degli artt. 75 e del DPR n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni;
- gli estremi catastali dell’immobile (foglio, particella, subalterno e categoria);
- la data di inizio dei lavori;
- una dichiarazione che gli interventi rientrano tra quelli previsti per la fruizione della detrazione fiscale.
Relazioni tecniche e asseverazioni preventive all’avvio dei lavori
Per gli interventi di efficienza energetica, è sempre necessario il deposito all’ufficio competente del Comune in cui è ubicato l’immobile oggetto degli interventi, unitamente alla documentazione necessaria per l’avvio dei lavori, della relazione tecnica di progetto prevista dall’articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 192/2005 secondo i modelli riportati nel decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”, o modulistica prevista da disposizioni regionali sostitutive, comprensiva di tutti gli allegati.
In caso di interventi di riduzione del rischio sismico, all’avvio dei lavori sarà necessario invece depositare presso lo sportello unico competente l’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e di quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato. I commercialisti hanno ricordato che un’asseverazione tardiva (presentata successivamente alla SCIA) non consente di avvalersi delle detrazioni.
Difformità edilizie
La Fondazione dei Commercialisti ricorda pure che la realizzazione di opere difformi dal titolo abilitativo ed in contrasto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi determina, nella maggior parte dei casi, la decadenza dai benefici fiscali con conseguente recupero delle somme indebitamente detratte, in quanto si tratta di opere non sanabili ai sensi della vigente normativa.
Tuttavia, la realizzazione di opere edilizie per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso, ma comunque conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi, non può essere considerato motivo di decadenza dai benefici fiscali, purché il contribuente metta in atto il procedimento di sanatoria previsto dalle normative vigenti.
fonte