Visto di conformità e asseverazioni, le regole per lo sconto in fattura.

Il professionista chiamato a redigere un’asseverazione o apporre il visto di conformità può praticare lo sconto in fattura ai clienti. Deve però seguire delle regole per la corretta fatturazione dei compensi percepiti sia per il rilascio dell’asseverazione o del visto sia per la remunerazione dell’onere finanziario connesso allo sconto praticato. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta 243/2022.

Visto di conformità, asseverazioni e sconto in fattura, il caso

Un professionista si è rivolto all’Agenzia delle Entrate per sapere se può praticare lo sconto in fattura ai clienti cui rilascia il visto di conformità e quale procedura seguire.

Il visto di conformità, lo ricordiamo, attesta la presenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus e agli altri bonus edilizi. Nel caso degli interventi agevolati con il Superbonus, il contribuente deve sempre acquisirlo. Per gli altri bonus edilizi, il contribuente deve acquisirlo solo se intende optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Il professionista ha sottolineato che, dopo aver eventualmente praticato lo sconto in fattura, il recupero fiscale avverrebbe in alcuni anni. In alternativa, il professionista potrebbe cedere ulteriormente il credito. Secondo il professionista, si verificherebbe un aggravio finanziario pari all’attualizzazione del credito da parte dell’acquirente. Per questi motivi, ha chiesto se può far pagare al cliente tale onere e come fatturarlo ai fini della corretta determinazione del reddito professionale.

Visto di conformità e asseverazioni, le regole per lo sconto in fattura

L’Agenzia delle Entrate ha in primo luogo ricordato che lo sconto in fattura e la cessione del credito sono consentiti nell’ambito di:
– interventi di efficientamento energetico e lavori antisismici agevolati con il Superbonus;
– recupero del patrimonio edilizio agevolato con il Bonus ristrutturazioni;
interventi di efficientamento energetico agevolati con l’Ecobonus;
– lavori antisismici agevolati con il Sismabonus;
– lavori di recupero e restauro delle facciate;
– installazione di impianti fotovoltaici;
– installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
– interventi per il superamento delle barriere architettoniche.

L’Agenzia ha aggiunto che le spese per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità rientrano tra quelle detraibili e concorrono al raggiungimento del limite di spesa ammesso alla detrazione.

Per questi motivi, ha spiegato l’Agenzia, la spesa per l’apposizione del visto di conformità può essere oggetto di sconto in fattura.

A seguito dell’opzione esercitata dal cliente, si legge nella risposta, il professionista acconsente che l’adempimento totale o parziale dell’obbligazione (pagamento della fattura), avvenga mediante la cessione di un credito corrispondente alla detrazione spettante al committente, che può essere utilizzato in compensazione o ceduto ulteriormente.

Una volta chiarito questo aspetto, l’Agenzia ha spiegato che sia il corrispettivo pagato dal cliente al professionista che appone il visto di conformità sia l’eventuale corrispettivo pattuito per l’attualizzazione del credito rientrano tra i compensi connessi alla prestazione professionale.

Ai fini Iva, ha concluso l’Agenzia, i corrispettivi concorrono alla formazione della base imponibile e devono essere assoggettati ad aliquota ordinaria.

 

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